Sentenza n. 438 del 1991

 

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SENTENZA N. 438

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 19 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 23 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera circolare della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia - Ufficio staccato di Udine - n. 781/66/30 del 15 febbraio 1991 con cui è stata disposta la disapplicazione della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1991;

 

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

Udito l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991, n. 781/66/30, della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia - Ufficio staccato di Udine, con la quale è stata adottata una direttiva interpretativa del seguente tenore: nonostante l'emanazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, "rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate".

 

Secondo la ricorrente - al di là di qualsiasi questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale n. 36 del 1989, che ha sostituito le autorizzazioni ministeriali previste dal decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985, con analoghi provvedimenti regionali - la direttiva interpretativa contenuta nella circolare impugnata avrebbe l'effetto di produrre una inammissibile disapplicazione, con un atto amministrativo statale, di una legge regionale. Come tale, l'atto impugnato, di cui la ricorrente chiede consequenzialmente l'annullamento, lederebbe i seguenti parametri costituzionali: a) gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dal momento che la suddetta circolare ostacolerebbe l'applicazione di una legge adottata sulla base degli articoli statutari appena citati; b) l'art. 8 dello stesso Statuto, in quanto analogo effetto si produrrebbe nei confronti delle funzioni amministrative attribuite alla ricorrente dalla suddetta disposizione statutaria; c) l'art. 31 dello Statuto, il quale prevede che ogni legge regionale sia munita della formula promulgativa e di quella esecutiva, poiché l'atto impugnato contrasterebbe con l'obbligo ivi contenuto di osservare la legge regionale e di farla osservare.

 

2. - Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali in relazione alla lettera-circolare 15 febbraio 1991 (pervenuta alla Presidenza della Giunta regionale il 26 febbraio 1991), con la quale la Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine, ha affermato che "anche con l'adozione di particolari strumenti urbanistici di valenza ambientale denominati piani di conservazione e di sviluppo' ( ..) rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 e non viene meno la necessità di dare immediata comunicazione al Ministero beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate". Poiché, a suo giudizio, tale circolare mira sostanzialmente a disporre una disapplicazione della legge regionale n. 36 del 1989 e a ostacolare le relative funzioni amministrative, la ricorrente chiede che sia ripristinata l'integrità delle attribuzioni ad essa riservate dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 31 del proprio Statuto e sia, pertanto, annullato l'atto impugnato.

 

2. - Il ricorso è inammissibile.

 

Per effetto della sentenza di questa Corte n. 437 del 1991, che ha pronunziato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 1989, viene meno l'interesse a ricorrere di quest'ultima Regione in relazione al conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali.

 

La ricorrente, infatti, lamentava la lesione delle proprie competenze in conseguenza del fatto che la circolare impugnata, nel mantenere ferme l'autorizzazione prevista all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e la necessità di dare comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate "nonostante l'emanazione della Legge regionale 36/89", avrebbe prodotto, in sostanza, una disapplicazione di quest'ultima legge con conseguente intralcio delle funzioni amministrative da quella dipendenti.

 

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge n. 36 del 1989 proprio in relazione ai poteri ministeriali sopra menzionati, operata con la citata sentenza n. 437 del 1991, fa, dunque, venir meno la possibilità della lamentata lesione delle competenze regionali. Il conflitto di attribuzione in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse della Regione ricorrente.

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara inammissibile, per mancanza di interesse a ricorrere, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Ministro per i beni culturali e ambientali, in relazione alla lettera- circolare 15 febbraio 1991 della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, Ufficio staccato di Udine.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

 

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Giuliano VASSALLI.

 

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.